PROMOTECNICA RC

Soluzioni innovative per il “Ciclo integrato dell’Acqua” “Ambiente” – “Industria”

Componenti a contatto con acqua potabile DM 6 aprile 2004.

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

  1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzione nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.

Art. 2

  1. materiali e gli oggetti considerati nell’ Articolo 1 del presente regolamento, così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche dell’acqua destinate al consumo umano, quali definite nell’allegato I del decreto legislativo n.31 del 2001. Inoltre, essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d’impiego e di messa in opera, alterare l’acqua con essi posta a contatto:
  1. A – Sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
  2. – Sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche
    1. organolettiche*, fisiche, chimiche e microbiologhiche**

2. I materiale e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche dell’acque poste con essi in contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono tenere a disposizione del Ministro della Salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.

 Art. 3

  1. Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste dall’artico 2, comma 2.

                                                       Art. 4

  1. Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti di cui all’articolo 1 del presente regolamento, devono essere adottate misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei materiali e degli oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualità dell’acqua posta successivamente in contatto con essi.

Autorizzazione all’impiego di un nuovo materiale 

a contatto con l’acqua potabile

La procedura

L’autorizzazione all’impiego di nuovi materiali o costituenti a contatto con acqua potabile viene data da Ministero della Salute.
Le richeste devono essere trasmesse al Ministero corredate dal dossier descritto nell’allegato IV del DM 6 aprile 2004.
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, il Ministero provvede ad inserire il nuovo materiale nell’apposito allegato del DM.

Chi può richiederlo

Chi può richiederlo

Produttori di materiali od oggetti.

Cosa serve per richiederlo

  • domanda  di autorizzazione
  • dossier come descritto nell’allegato IV del DM 6 aprile 2004
Moduli

Moduli

Non sono presenti moduli

Come si presenta la richiesta

Quanto tempo ci vuole

180 gg.

Quanto costa

Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa

Come viene comunicato esito

Non è prevista la comunicazione dell’esito

Dove viene pubblicato l’esito

Gazzetta Ufficiale

Normative

  • Ministero della Salute – Decreto Ministeriale 6 aprile 2004 n° 174
    Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano


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Contatti

Non sono presenti contatti

Ufficio responsabile delprocedimento

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 4 – Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro